Il giornalista e presidente dell'Italia dei Diritti - De Pierro ha reso testimonianza nel procedimento che vede imputato il noto professionista e politico con l'accusa di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità

Roma - Si avvia verso le battute finali, presso il tribunale penale di Roma, il processo che vede imputato l'avvocato di Ostia Alessandro Zottola con l'accusa di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Per il professionista, molto noto anche per la sua attività politica con la Democrazia Cristiana (è stato nominato segretario provinciale romano del dipartimento Legalità e Giustizia dal segretario politico nazionale Angelo Sandri) , era stato chiesto il rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero Giancarlo Cirielli al termine delle indagini preliminari sollecitate da una denuncia querela contro ignoti proposta da Antonello De Pierro, il noto giornalista e presidente del movimento politico Italia dei Diritti - De Pierro.
Le circostanze fattuali che hanno condotto Zottola sul banco degli imputati traggono origine da una querela presentata da un poliziotto in servizio presso la questura di Roma, Giuseppe Pescopagano, il quale si era sentito diffamato da alcuni articoli pubblicati su varie testate, nei quali si era riconosciuto, ancorché non vi fosse presente il suo nome. Il pubblico ministero titolare delle indagini era lo stesso Cirielli e le risultanze istruttorie portarono al rinvio a giudizio anche dello stesso De Pierro, con l'accusa di diffamazione a mezzo stampa in qualità di direttore responsabile di Italymedia.it, una rubricazione integrativa di un reato alquanto singolare agli occhi di chiunque abbia un po' di sensibilità giuridica, già a leggere il capo d'imputazione. Infatti è noto che eventualmente in qualità di direttore responsabile un giornalista possa incorrere nella previsione del reato colposo dell'art. 57 c.p. per aver omesso di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, ma non certo del reato di diffamazione a mezzo stampa, proprio di chi redige l'articolo incriminato.

Nella fattispecie il leader dell'IdD, come è poi emerso dalla vicenda processuale a cui è stato sottoposto e al termine della quale è stato assolto per non aver commesso il fatto ,non aveva redatto l'articolo in esame e non era il direttore responsabile di Italymedia.it, che peraltro non è nemmeno un periodico. In sede dibattimentale il querelante Pescopagano, rappresentato dall'avvocato Zottola, aveva depositato la costituzione di parte civile con una pretesa risarcitoria di 30.000 €. Come affermato in sede di escussione testimoniale De Pierro, alla luce di una congiuntura accusatoria a cui era, com'è stato poi statuito, assolutamente estraneo, nonché di una richiesta di ristoro pregiudiziale considerata esosa, anche a fronte dell'estraneità alla vicenda, si era soffermato molto a leggere e rileggere l'atto di costituzione. E proprio durante la disamina, come ha raccontato in aula, la sua attenzione si è soffermata sulla firma apposta dalla parte offesa nel processo subito, nutrendo qualche dubbio sulla sua autenticità. A quel punto ha commissionato una perizia a una nota grafologa, molto attiva in ambito giudiziario, e l'esito ha confortato i suoi sospetti . A quel punto esercitare il diritto di querela per attivare la pretesa punitiva è stata una logica conseguenza. L'ottimo e attento dott. Cirielli ha immediatamente nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona della dottoressa Giulia Ciciani, al fine di far sottoporre l'atto a un nuovo esame peritale, che ha comprovato e corroborato la statuizione peritale precedente. Ma come dichiarato al banco dei testimoni, con tetragona certezza, dalla stessa dottoressa Ciciani non solo all'esame grafologico era risultata apocrifa la firma della parte offesa, ma anche quella dell'avvocato Zottola. Una circostanza che già aveva anticipato De Pierro, escusso poco prima, riferendosi proprio alla relazione peritale della dottoressa Ciciani. A tal fine, nel corso dell'udienza più attesa dell'iter procedimentale, non poco stupore ha suscitato la testimonianza resa dal teste Pescopagano, il quale si è posto nettamente e antiteticamente in conflitto con gli esiti peritali dichiarando sotto giuramento in aula, come già aveva fatto di fronte alla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari, che la firma a lui riconducibile, posta in calce alla costituzione di parte civile, è stata apposta da lui, ancorché ben 2 perizie l'abbiano ritenuta apocrifa. Una circostanza che probabilmente non sarà mai chiarita da una verità processuale in quanto la mannaia della prescrizione ormai imminente, salvo una rinuncia da parte dell'imputato, non permetterà che questa venga scritta.